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Articoli 20/02/2024

Decreto autovelox: il parere del Garante per la Privacy
a cura Ufficio Studi

Dopo 13 anni e mezzo, forse, vedrà la luce a breve il decreto interministeriale Ministero Infrastrutture e Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Interno. Una delle prove di tale possibilità è la pubblicazione del parere nr. 2/2024, datato 11 gennaio, del Garante per i Dati Personali fornito alla luce del testo inviato lo scorso 14 dicembre 2023, una bozza del decreto in corso di emanazione ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della citata legge n. 120, secondo periodo, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del citato decreto legislativo n. 285. Durante l'istruttoria, il MIT ha fornito alcune osservazioni integrative, in particolare:
- la puntualizzazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali derivanti dall’utilizzo dei dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità;
- la necessità di regolare i rapporti con i soggetti terzi, affidatari di attività complementari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento;
- la necessità di adottare misure tecniche e organizzative al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, nel rispetto dei principi di “integrità e riservatezza” e di “responsabilizzazione” (articoli 5, parr. 1, lett. f) e 2, 24, 25 e 32 del Regolamento);
- la precisazione che i dispositivi e sistemi, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione, nel rispetto del principio di
“minimizzazione dei dati” di cui all’articolo 5, par. 1, lett. c), del Regolamento;
- la previsione che le immagini rilevate devono essere fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali, nel rispetto del principio di “limitazione della finalità” di cui all’articolo 5, par. 1, lett. b), del Regolamento;
- la definizione dei tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” di cui all’articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento;
- la previsione che nella conservazione delle risultanze fotografiche o video devono essere adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle
immagini trattate, nel rispetto del principio di “integrità e riservatezza” di cui all’articolo 5, par. 1, lettera f), del Regolamento;
- la precisazione che è consentito l’impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo solo se provvisti di una funzione che
oscura automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.

Ora il testo del decreto è atteso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'ultimo via libera, dopo un ampio confronto con ANCI e UPI. Poi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà legge un decreto che ha avuto un "parto" particolarmente lungo, per usare un eufemismo.

>In allegato il parere nr. 2/2024 del Garante dei Dati Personali


 

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Martedì, 20 Febbraio 2024
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